La “Dichiarazione di Valore” è un documento scritto in lingua italiana, emesso dal Consolato Italiano, che indica il valore di un titolo di studio conseguito da una determinata persona in un sistema di istruzione diverso da quello italiano.
In questo momento la Dichiarazione di Valore e’ necessaria solamente per i documenti emessi al di fuori dell’Unione Europea.
E’ un atto di natura esclusivamente informativa e quindi non conferisce di per sé alcuna forma di riconoscimento scolastico, accademico o professionale, che spetta esclusivamente alle competenti autorità italiane in Italia.
Documentazione base per richiedere la “Dichiarazione di valore”:
Ci sono alcune differenze tra i diversi paesi ma, in generale, a parte i normali documenti personali, i Consolati richiedono:
- Titolo di studio
- Pagella scolastica/supplemento al diploma.
- Attestato di conferma dell’Istituto Scolastico o Universitario che ha rilasciato il titolo di studio, completo di timbro, numero di registrazione, firma e data di emissione. Tale documento deve comprovare l’effettivo raggiungimento del titolo di studio, la durata, la tipologia (istruzione elementare, media di primo o secondo grado, professionale, universitaria, post-universitaria), il tipo di corso (se ordinario, diurno, serale, senza obbligo di frequenza, a distanza), la votazione riportata agli esami finali e il metodo di votazione adottato. Infine, deve essere specificato se l’istituto che ha rilasciato il titolo di studio è pubblico o privato e, in quest’ultimo caso, deve indicare la legge di accreditamento.
I titoli di studio originali accompagnati dalle pagelle scolastiche relativi alla scuola dell’obbligo, agli studi professionali, agli studi liceali, devono essere vistati dall’Ispettorato Scolastico Territoriale e poi legalizzati con l’apposizione dell’Apostille (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) da parte della Prefettura competente per il luogo del rilascio del titolo di studio.
I titoli universitari accompagnati dal supplemento al diploma/pagella scolastica dovranno essere vistati dal Ministero dell’Educazione del Paese che li ha emessi e poi legalizzati con l’apposizione dell’Apostille (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 19614)
Copie legalizzate del titolo di studio originale e della pagella scolastica o supplemento al diploma effettuate presso un Notaio e poi legalizzate con l’Apostille (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) presso la Camera Notarile competente per territorio.
Le traduzioni legalizzate in lingua italiana del titolo di studio originale e della pagella scolastica o supplemento al diploma effettuate presso un notaio pubblico con traduttore ufficiale, la cui firma deve essere autenticata dal Notaio pubblico, e poi legalizzata con Apostille (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) presso la Camera Notarile competente per territorio.
I cittadini residenti in Italia possono autenticare i documenti di studio, di cui al punto 4 (diploma e pagella scolastica/supplemento al diploma) (solamente dopo aver legalizzato gli originali con Apostille dell’Aja della Prefettura competente), anche presso le competenti autorità italiane (Legge n. 15/1968 e DPR n. 445/2000) e richiedere le traduzioni, di cui al punto 5, a traduttori ufficiali giurati presso i tribunali italiani.

